ANCHE I CONVIVENTI POSSONO PARTECIPARE ALL’IMPRESA FAMILIARE
pubblicata il 27/11/2017
Il convivente di fatto che presta stabilmente la propria opera all'interno dell’impresa dell’altro convivente ha il diritto di partecipare agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all'avviamento, commisurati al lavoro prestato.
Con l’entrata in vigore della legge n. 76/2016 recante la “Regolamentazione delle unioni civili tra le persone dello stesso sesso", c.d. "legge Cirinnà”, legge che istituisce l’unione civile tra le persone dello stesso sesso e disciplina le convivenze di fatto, è possibile applicare le regole della partecipazione agli utili dell’impresa familiare, disciplinati dall'art. 5 Tuir. La legge Cirinnà attribuisce, quindi, alle coppie omosessuali la quasi totalità dei diritti e dei doveri previsti per il matrimonio, incidendo sullo stato civile della persona. Ciò significa che tutte le disposizioni tributarie che fanno riferimento alla figura del coniuge dovranno essere automaticamente estese anche alle unioni civili. Ai fini dell’applicabilità della nuova disciplina è necessario che la convivenza si instauri tra due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozioni, da matrimonio o da unione civile. Lo stato di famiglia è la prova di una stabile convivenza. Con la risoluzione n. 134/E/2017 l’Agenzia delle Entrate precisa e conferma i diritti riconosciuti dalla legge Cirinnà, con l'inserimento del comma 46 nell'art. 230-ter C.C, che disciplina i diritti del convivente all'interno dell’impresa familiare. La specifica disposizione, prevista nell'art. 230-ter C.C. in ordine al diritto alla partecipazione agli utili del convivente di fatto, è subordinata alla condizione che quest’ultimo presti stabilmente la propria opera all'interno dell’impresa dell’altro convivente. Il diritto alla partecipazione agli utili non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato
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